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La rivoluzionaria legge argentina sul cambio nome e genere per le persone transgender

L’Argentina è la prima nazione che permette il cambio dei documenti anche alle persone transgender non medicalizzate.
Ringraziamo la storica attivista Mirella Izzo per aver tradotto quasi tutta la legge argentina. Questo sito riporta la traduzione dal sito di Crisalide Azione Trans.

La rivoluzionaria legge argentina sul cambio nome e genere per le persone transgender

(gli articoli dal 12 al 15 sono ancora da tradurre regolarmente – work in progress)

La rivoluzionaria legge argentina sul cambio nome e genere per le persone transgender

H. Cámara de Diputados de la Nación
7243, 7644 y 8126-D-10
OD 2913
Buenos Aires,
Signor Presidente del Senato.
Ho l’onore di rivolgermi al Signor Presidente, comunicandole che questa Camera ha deliberato, in seduta odierna, il disegno di legge che sottopongo alla revisione dell’Alto Senato.
Il Senato e la Camera dei Deputati….

Articolo 1 – Il diritto alla identità di genere.

Ognuno ha a diritto:
a) al riconoscimento della propria identità di genere;
b) Al libero sviluppo della sua persona in base alla propria identità di genere;
c) Ad essere trattati in conformità con la propria identità di genere, e in particolare, di essere identificata in questo modo attraverso gli strumenti che dimostrano la propria identità rispetto al nome usato, immagine e sesso con cui si è registrato.

Articolo 2 – Definizione.

Per identità di genere si intende l’esperienza domestico individuale e di genere di come ogni persona si sente, che potrebbe non corrispondere con il sesso assegnato alla nascita, compreso il senso personale del corpo. Ciò può comportare la modifica di aspetto fisico o di una modificazione mediante strumenti farmacologici, chirurgici o altro, purché sia liberamente scelta. Essa comprende anche altre espressioni di genere, come l’abbigliamento,
il modo di parlare e di gesticolare/muoversi.

Articolo 3 – Esercizio.

Chiunque può chiedere la correzione della registrazione di sesso, e il cambiamento del nome e della propria immagine se non coincide con l’auto-percepita identità di genere.

Articolo 4 – Requisiti.

Ogni richiedente la correzione della registrazione del sesso, del cambiamento di nome e dell’immagine, secondo la legge attuale, deve rispettare i seguenti requisiti:

1. Avere almeno diciotto (18) anni di età, salvo quanto previsto dall’articolo 5 della presente legge.
2. Presentare all’Ufficio Anagrafe (Registro Nazionale delle persone. Ndt) o a loro funzionari, una richiesta con riferimento a questa legge in cui richiede la sostituzione della registrazione del certificato di nascita con i nuovi dati per l’identità nazionale, conservando il numero originale.
3. Esprimere il nuovo nome scelto per la registrazione.
In nessun caso potrà essere richiesto (per il suddetto cambio di sesso e nome. Ndt) un intervento chirurgico di riassegnazione totale o parziale, o pretendere terapie ormonali o trattamento psicologico o medico.

Articolo 5 – Minori.

Per quanto riguarda le persone di sotto dei diciotto (18) anni di età l’applicazione della procedura di cui L’articolo 4 è demandata ai loro rappresentanti legali dopo espresso consenso del bambino, tenendo conto della progressiva capacità e intendimento del bambino così come disposto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo e la Legge 26.061, e avranno diritto ad una protezione completa dei diritti dei bambini e degli adolescenti. Anche il minore deve essere assistito da un avvocato per il bambino ai sensi dell’articolo 27 della legge 26.061.
Qualora, per qualsiasi motivo, non si è in grado di ottenere il consenso di nessuno dei rappresentanti legali del miore, sarà possibile ricorrere al giudizio abbreviato del tribunale per i minori, tenendo conto dei principi di capacità progressiva e di interesse del bambino/a, in base alle disposizioni della Convenzione sui diritti del fanciullo e la Legge 26,061 di protezione integrante dei diritti dei bambini e degli adolescenti.

Articolo 6 – Passaggio.

Raggiunti i requisiti di cui agli articoli 4 e 5, il funzionario pubblico, senza alcuna formalità in sede giudiziaria o amministrativa notifica la rettifica del sesso e cambio di nome per l’anagrafe della giurisdizione dove è situato il certificato di nascita e stabilisce di procedere ad emetterne un nuovo conforme ai cambiamenti, ed emettere un nuovo documento di identità nazionale che riflette la corretta registrazione del sesso e del nuovo nome di battesimo. E’ vietato ogni riferimento alla presente legge nel certificato di nascita e ogni riferimento al cambiamento dei dati nel documento d’identità.
La procedura per la registrazione di rettifica ai sensi della presente legge è gratuita, personale e non richiede l’intermediazione di qualsiasi gestore o avvocato.

Articolo 7 – Effetti.

Gli effetti del cambio di sesso e di rettifica del nome, ai sensi della presente legge, sono applicati, nei confronti di terzi, dal momento della registrazione.
La correzione non modificherà la titolarità dei diritti e obblighi di legge che potrebbe corrispondere alla persona precedentemente al cambio effettuato nel Registro, o le relazioni di diritto di famiglia proprio in tutti i suoi ordini e gradi, che rimangono immutabili, compresa l’adozione.
In ogni caso sarà rilevante, per l’identificazione della persona il numero del documento nazionale di identità della persona, al di là del nome o l’aspetto morfologico della persona.

Articolo 8

La corretta registrazione ai sensi della presente legge, una volta eseguita, può essere ulteriormente modificata solo con autorizzazione del giudice.

Articolo 9 – Riservatezza.

Hanno accesso al solo certificato di nascita chi ha dato l’autorizzazione originaria che e il titolare o altri solo dietro motivato ordine scritto dal tribunale.
Non è possibile, in ogni caso, pubblicizzare i dati della registrazione del cambio di sesso e nome, salvo autorizzazione del titolare dei dati.
Sarà omessa la pubblicazione sui giornali dell’avvenuto cambio, di cui all’articolo 17 della legge 18.248.

Articolo 10 – Notifiche.

Il Registro Nazionale della relazione Persone informerà del cambiamento di identità nazionale al Registro Nazionale A seguito, la Segreteria del registro elettorale per la correzione delle liste elettorali e le agenzie statutariamente determinate, e comprendono coloro che possono avere informazioni su esistenti misure precauzionali per conto della persona interessata.

Articolo 11 – Diritto di libero sviluppo personale.

Tutte le persone maggiorenni (18 anni) potranno, conformemente all’articolo 1 della presente legge e al fine di garantire l’integrità del proprio stato di salute, accedere ad interventi chirurgici totali e/o parziali integrati con terapia ormonale per adeguare il proprio corpo, inclusi i genitali, alla propria identità di genere auto percepita, senza la necessità di richiedere autorizzazioni giudiziarie o amministrative.
Per accedere al trattamento ormonale non sarà necessario esprimere la volontà di interventi di riassegnazione chirurgica genitale totale o parziale. In ambo i casi sarà richiesto, unicamente, il consenso informato della persona.
Nel caso di minori varranno i principi e requisiti stabiliti nell’articolo 5 per ottenere il consenso informato.
Nonostante quanto sopra esposto, l’ottenimento dell’intervento chirurgico totale o parziale. dovrà avere, inoltre, il consenso dell’autorità giudiziaria competente per giurisdizione, la quale dovrà esprimersi sui principi di capacità decisionale progressiva del minore, nell’interesse superiore del bambino o della bambina e in accordo con la Convenzione sui diritti del fanciullo e con la legge 26.061 di protezione integrale sui diritti delle bambine, bambini e adolescenti.
L’autorità giudiziaria dovrà esprimersi entro sessanta (60) giorni dall’applicazione di conformità.
Gli operatori del sistema sanitario pubblico, sia statali, privati devono garantire su base continuativa tutti i diritti che la legge riconosce.
Tutti gli interventi per la salute di cui al presente articolo sono inclusi nel Piano sanitario obbligatorio, o sostituti, conformemente al regolamento nella parte in cui disciplina l’autorità esecutiva.

Articolo 12 – dignità.

Deve essere rispettata l’identità di genere adottato da persone, soprattutto bambini e adolescenti, utilizzando una altro nome inscritto nella sua identità nazionale. Il tuo unico requisito, il nome adottato dovrà essere utilizzata per mandato di comparizione, record, file, chiamato e qualsiasi gestione o servizio, sia nel settore pubblico e privato.
Quando la natura della gestione rende necessario registrare i dati documenti l’identità nazionale, il sistema sarà utilizzato combinando le iniziali del nome, cognome, nome, giorno e anno
nascita e numero del documento e aggiungere il nome scelto per motivi di identità di genere su richiesta del interessato / a. In quelle circostanze in cui la persona dovrebbe essere nominato
pubblici devono utilizzare solo il primo nome della scelta che rispetta adottato l’identità di genere.

13 – Applicazione.

Ogni norma, regolamento o una procedura devono rispettare il diritto umano alla identità di genere delle persone.
Nessuna norma, regolamento o una procedura può limitare, restringere, escludere o togliere il diritto alla identità di genere del persone, devono essere interpretate ed applicate le regole di sempre a favore di accesso.

14 – Abrogato comma 4 dell’articolo 19 della legge 17.132.

15 .- Contattare l’Esecutivo Nazionale.

Dio salvi il Presidente.

3 commenti su “La rivoluzionaria legge argentina sul cambio nome e genere per le persone transgender”

  1. Non sembra che la legge sia ancora approvata, deve passare al senato.
    All’inizio si parla dell’età di 18 anni minima, per sottoporsi alla trasformazione, significa essere maggiorenni, se 18 anni è anche per l’Argentina la maggiore età.
    In altri articoli si parla di minori, per i quali necessita un tutore. La trasformazione, dunque, può essere fatta anche prima dei 18, basta avere il consenso del tutore, il quale dovrà informare il fanciullo/a di ciò cui va incontro e dubito che prima dell’età della ragione l’adolescente possa capire in pieno che si tratta di trasformazioni permanenti (potrebbe non capirlo mai, se ha problemi mentali, essere plagiato da qualcuno, ecc.) delle quali potrebbe pentirsi in seguito.
    Quanto meno bisognerebbe attendere almeno i 18 anni, a sviluppo sessuale completato, altrimenti torneremmo all’epoca degli eunuchi.
    Si sa che nell’adolescenza ci sono molti conflitti circa la propria identità, che poi rientrano facendo qualche esperienza. !8 anni sembra un’età troppo precoce per decidere; le trasformazioni fisiche si completano intorno ai 21.
    C’è, comunque, una grave lacuna che va a sfavore degli altri cittadini: in fatto di non poter accedere all’atto di nascita. Qui in Italia si può chiedere liberamente, come la residenza di qualsiasi persona, basta andare all’anagrafe.
    Sull’atto di nascita vero non si possono ammettere variazioni e su questo, credo, che anche il governo che voterà la legge non permetterà obiezioni.
    Il punto è che, nel momento in cui decido di sposare una persona, ho diritto di prendere visione dell’originale atto di nascita, vale a dire che devo sapere prima di prendere questa importante decisione, con chi veramente mi sto mettendo.
    Va bene per le cose di tutti i giorni, ma se uno vuol veramente sapere il sesso originale di una persona, deve poterlo chiedere all’anagrafe, dato accessibile a tutti e questo perchè investe interessi e scelte fondamentali, che riguardano le altre persone, nei confronti di chi ha cambiato sesso.
    Come genitore, ad es. non vorrei che mio figlio fosse educato da uno che ha cambiato sesso, oppure potrebbe starmi bene, in ogni caso, è un mio diritto saperlo. Come datore di lavoro potrei preferire un trans, proprio per il mio genere di attività; insomma, deve essere un dato accessibile i sesso alla nascita.
    Non credo che questa legge argentina, nel caso venisse approvata così com’è, possa mai avere un futuro in Italia, nulla però vieta di trasferirsi in quel paese.

    1. credo che il tuo fanatismo ti porti a non leggere i testi.
      come vedi il cambio dei documenti puo’ avvenire anche senza nessun cambiamento chimico o medico.
      quindi il discorso decade totalmente

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